
STATUTO DELL’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
“AIUTO AI SACERDOTI CATTOLICI ODV”
ART. 1
(Denominazione e sede)
E’ costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato: <<AIUTO AI SACERDOTI CATTOLICI>> che assume la forma giuridica di associazione, apartitica, aconfessionale e a struttura democratica.
La denominazione sociale dell’associazione, una volta ottenuta l’iscrizione nella sezione “Organizzazioni di volontariato” del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) sarà integrata in via automatica con l’acronimo “ODV” e diventerà “AIUTO AI SACERDOTI CATTOLICI ODV”. L’acronimo ODV o la locuzione “Organizzazione di volontariato” dovranno essere utilizzate nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.
L’organizzazione ha sede legale in via Friuli, 14 – Silea (TV).
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se operato all’interno del medesimo Comune, ma l’obbligo di aggiornare il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nonché di comunicazione ad altri uffici competenti.
ART. 2
(Statuto)
L’Organizzazione è disciplinata dal presente statuto. L’assemblea può deliberare uno o più regolamenti di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ART. 3
(Efficacia dello statuto)
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.
ART. 4
(Interpretazione dello statuto)
Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
ART. 5
(Finalità e Scopo)
L’ODV, attraverso l’attività di volontariato dei propri associati svolta in via prevalente, opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
In particolare, l’organizzazione si propone di:
– Aiutare concretamente il Clero Cattolico facendo – nel contempo – crescere all’interno delle comunità, l’attenzione per il sacerdote e per la sua missione.
ART. 6
(Attività)
Per il perseguimento dei propri fini istituzionali e nell’intento di agire a favore della collettività, l’ente intende far proprie ed esercitare, in via principale, la seguente attività di interesse generale ricavata dall’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’attività sopra elencata si potrà concretizzare nello svolgimento delle seguenti iniziative/interventi/azioni:
• Interventi di aiuto del Clero Cattolico attraverso la raccolta e la distribuzione di offerte liberali.
• Promozione di azioni di sostegno facilmente replicabili presso tutte le comunità in modo che il Clero Cattolico possa dedicarsi totalmente al proprio ministero senza doversi curare, in maniera piena e continuativa, delle necessità e delle urgenze quotidiane.
• Interventi che possano concorrere ad introdurre forme di perequazione tra il clero in modo che non si soffrano le differenze tra sacerdoti in servizio attivo e quelli anziani o malati che non possono più esercitare il ministero e che, dopo aver dedicato la propria vita alla Chiesa, potrebbero vivere un momento di maggiore bisogno.
• Interventi di supporto o di vera e propria assistenza fiscale al sacerdote della comunità.
• Interventi di assistenza domestica con azioni di solidarietà e mutuo-aiuto o con l’individuazione di eventuali indennità o progettualità innovative per l’affitto o l’ospitalità del Clero Cattolico che non disponga di alloggio ecclesiastico.
• Azioni che facciano comprendere come il sacerdote cattolico sia un esempio per tutti di straordinaria generosità: la sua missione lo spinge a prodigarsi senza sosta, per il bene del suo prossimo secondo quella morale cristiana che è ancora ben radicata nella nostra cultura. Risulta, dunque, un importante strumento per il bene di tutta la comunità – credente o meno – perché egli è capace di rappresentare il concetto stesso di bene e di morale richiamando tutti a quegli alti valori che oggi sembrano dimenticati, ma senza i quali, in definitiva, non si può vivere dignitosamente.
• Curare momenti, occasioni, progetti di formazione, di aggiornamento e di sostegno culturale, che possano dimostrarsi utili alla vita del Clero Cattolico e delle comunità da esso seguite anche per curare e far crescere le relazioni all’interno di questo rapporto duale cosicché il fedele possa sapersi correttamente interessare alla vita del sacerdote per intercettarne eventuali bisogni e per trovare il modo di soddisfarli.
Le attività di interesse generale sono svolte prevalentemente in favore di terzi.
Per l’attività di interesse generale prestata l’organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all’articolo 6.
L’organizzazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dall’apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’organo di amministrazione che ne documenta il carattere secondario e strumentale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
L’organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 7
(Ammissione)
Sono associati dell’organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Nel caso di aspiranti associati minori di età la domanda dev’essere presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo di 7 richiesto dalla Legge (art. 32, comma 1-bis D.Lgs. 117/2017). Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto ne dovrà essere data tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale e ne dovrà essere integrato il numero entro un anno.
L’ammissione all’organizzazione è deliberata, secondo criteri non discriminatori, dall’Organo di amministrazione su domanda formale dell’interessato che palesi e specifichi la natura della scelta e gli obiettivi che con essa intenderebbe perseguire. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.
In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola.
L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.
L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.
ART. 8
(Diritti e doveri degli associati)
Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri.
Ciascun associato ha il diritto di:
• partecipare e votare all’Assemblea degli associati;
• eleggere gli organi sociali e di essere eletto negli stessi; gli associati minorenni esercitano l’elettorato attivo per il tramite di coloro che ne hanno responsabilità genitoriale;
• essere informato sulle attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento;
• prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;
• esaminare i libri sociali secondo le regole statutariamente stabilite nell’articolo appositamente dedicato;
• denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore;
e il dovere di:
• rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento attuativo dello stesso;
• versare, se prevista, la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’organo amministrativo.
ART. 9
(Volontario e attività di volontariato)
Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
ART. 10
(Perdita della qualifica di associato)
La qualità di associato si perde per morte, recesso, decadenza o esclusione.
L’associato può recedere dall’organizzazione mediante comunicazione scritta all’organo amministrativo.
L’associato che non provvede alla scadenza al versamento della quota associativa, se prevista, nemmeno successivamente alla messa in mora, viene dichiarato automaticamente decaduto. Resta salva la possibilità di richiedere una nuova ammissione.
L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto o perda i requisiti richiesti in fase di ammissione, può essere escluso dall’organizzazione. L’esclusione è deliberata dall’Organo di Amministrazione con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato.
L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.
ART. 11
(Gli organi sociali)
Sono organi dell’organizzazione:
• Assemblea degli associati
• Organo di amministrazione
• Presidente
• Organo di controllo, da nominare al verificarsi delle condizioni di legge
• Organo di revisione, da nominare al verificarsi delle condizioni di legge
Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 30, comma 5, del D.Lgs. 117/2017, che siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2397, secondo comma, del codice civile, e di quelli di cui all’art. 31 D.lgs. 117/2017, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
Le adunanze e le riunioni degli organi sociali collegiali possono tenersi anche per teleconferenza, videoconferenza o videochiamata, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. Verificati questi requisiti, le adunanze e le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova chi le presiede.
ART. 12
(L’assemblea)
L’assemblea è l’organo sovrano ed è composta dagli associati iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei soci e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.
Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da persona nominata dai convenuti all’assemblea stessa.
E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.
La convocazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o altra modalità telematica tracciabile spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati ed eventualmente anche con avviso affisso nella sede dell’organizzazione.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, che deve essere conservato presso la sede dell’organizzazione.
Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all’assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.
L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, la trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento dell’organizzazione.
ART.13
(Compiti dell’Assemblea)
L’assemblea:
• determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’organizzazione;
• approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
• elegge i membri dell’Organo di Amministrazione;
• nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
• nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
• delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
• approva gli eventuali regolamenti attuativi dello statuto e le loro modifiche;
• approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
• delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’organizzazione;
• delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell’associazione che l’organo di amministrazione riterrà di sottoporle;
• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
ART. 14
(Assemblea ordinaria)
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
ART. 15
(Assemblea straordinaria)
L’assemblea straordinaria modifica lo statuto e delibera l’eventuale trasformazione, fusione e scissione dell’organizzazione con la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
ART. 16
(Organo di amministrazione)
L’organo di amministrazione governa l’organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
L’organo di amministrazione è composto da n. 3 (tre) membri eletti dall’assemblea tra le persone fisiche associate.
dura in carica per n. 4 (quattro) anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
Possono farne parte esclusivamente gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista.
L’organo amministrativo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.
L’organo amministrativo e’ convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno 1/3 dei componenti ne faccia richiesta.
L’organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. In seno all’ organo di amministrazione non sono ammesse deleghe.
In caso di dimissioni o di decadenza di uno o più membri dell’organo di amministrazione o nel caso in cui vengano a mancare in modo irreversibile uno o più membri, l’organo di amministrazione provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, l’Assemblea provvede ad eleggere i nuovi componenti dell’organo di amministrazione, che scadranno assieme a coloro che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare componenti dell’organo di amministrazione in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea degli associati per nuove elezioni.
Di ogni seduta dell’organo di amministrazione deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell’apposito libro verbali dell’organo di amministrazione.
Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.
L’organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:
• nomina al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;
• amministra l’organizzazione;
• attua le deliberazioni dell’assemblea;
• delibera il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso Comune;
• predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
• predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio, tra cui la quota annuale di adesione all’associazione, se prevista;
• stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
• cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
• è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts;
• delibera l’ammissione o il rigetto motivato delle domande degli aspiranti associati;
• pronuncia la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ART. 17
(Il Presidente e il Vicepresidente)
Il Presidente rappresenta legalmente l’organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente presiede l’organo di amministrazione coordinandone i lavori e dura in carica quanto lo stesso. Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea.
Prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo organo di amministrazione.
Il Presidente convoca e presiede l’assemblea e l’organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 18
(Organo di controllo)
L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017, in applicazione degli artt. 2397 e 2399 c.c.
L’organo di controllo:
• vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
• vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
• esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
• attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti all’art. 31 del D.Lgs. 117/17, la revisione legale dei conti, nel qual caso tutti devono essere revisori legali iscritti nell’apposito registro.
ART. 19
(Organo di Revisione legale dei conti)
Al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017 l’assemblea deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro, o attribuire la relativa funzione all’organo di controllo di cui all’articolo precedente, se in possesso dei necessari requisiti.
Art. 20
(Libri sociali)
L’organizzazione ha l’obbligo di adottare i seguenti libri sociali, la cui tenuta è in capo all’organo di amministrazione:
a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione;
d) il registro dei volontari.
I libri delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo e dell’organo di revisione legale dei conti, sono tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono, quando nominato al verificarsi delle condizioni di legge.
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, se prevista, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti preso la sede legale dell’ente, entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta formulata per iscritto all’organo di competenza.
ART. 21
(Risorse economiche)
Le risorse economiche dell’organizzazione possono essere costituite da:
• quote associative;
• contributi pubblici e privati;
• donazioni e lasciti testamentari;
• rendite patrimoniali;
• attività di raccolta fondi;
• rimborsi da convenzioni;
• ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
ART. 22
(I beni)
I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché ulteriori beni mobili sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli associati.
ART. 23
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)
L’organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
ART. 24
(Bilancio)
Il bilancio di esercizio dell’Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’organizzazione.
Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
ART. 25
(Bilancio sociale)
E’ redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 26
(Convenzioni)
Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui agli artt. 55 e 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’organizzazione.
ART. 27
(Personale retribuito)
L’organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
I rapporti tra l’organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.
ART. 28
(Responsabilità ed assicurazione dei volontari)
I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 29
(Responsabilità della organizzazione)
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’organizzazione.
ART. 30
(Assicurazione dell’organizzazione)
L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’organizzazione stessa.
ART. 31
(Devoluzione del patrimonio)
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 32 (
Disposizioni finali)
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017 e, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione.
ART. 33
(Norma transitoria)
A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.